A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
Trattasi di un intervento legislativo che incide essenzialmente su materie civilistiche, non coinvolge amministrazioni statali attive e prevede solo specifiche attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza (AGCM e AGCOM).
La normativa è essenzialmente diretta a soggetti di diritto privato, quali le società sportive e gli operatori della comunicazione, e coinvolge il soggetto preposto all'organizzazione delle competizioni sportive.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
Considerata la notevole rilevanza economico-sociale del fenomeno calcistico, si è resa necessaria una normativa che introduca elementi di equilibrio del sistema.
C) Obiettivi generali e specifici immediati e di medio/lungo periodo.
L'obiettivo di fondo è quello di rendere equilibrato e trasparente il mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi calcistici, con la previsione peraltro di un regime transitorio per la regolamentazione dei contratti in essere. La disciplina a regime è infatti prevista con decorrenza dal campionato di calcio 2007/2008.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
La normativa incide essenzialmente su diritti patrimoniali di soggetti di diritto privato, salva una limitata incidenza nella sfera di soggetti preposti a gestire gli elementi di mutualità del sistema. Non vi è peraltro alcuna incidenza sulla finanza pubblica.
E) Aree di criticità.
Potranno attenere eventualmente a forme diverse di redistribuzione delle risorse derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti.
F) Opzioni alternative alla regolazione.
Non vi sono opzioni alternative alla regolazione, se si vogliono raggiungere gli obiettivi sopra indicati di equilibrio e trasparenza del mercato dei diritti in esame.
G) Strumento tecnico-normativo più appropriato.
È apparso quello della legge di delega, considerati i profili tecnici e l'ampiezza della materia da disciplinare.